Sospensioni

La sospensione degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili è prevista dall’art. 3 – comma 5 della legge 68/99 e dall’art. 4 del D.P.R. n. 333/2000. È concessa dai servizi competenti qualora il datore di lavoro stia attraversando un periodo di crisi aziendale ed occupazionale. Si specifica che la cassa integrazione guadagni ordinaria non sospende gli obblighi.

Tipologie di sospensione

  • cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS);
  • contratto di solidarietà;
  • licenziamento collettivo.

Nei primi due casi la sospensione vale per la durata dei programmi contenuti nella richiesta di intervento, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. In caso di licenziamento collettivo, la sospensione opera a livello nazionale e, nel caso in cui la stessa si concluda con almeno cinque licenziamenti, la sospensione è estesa per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione.

Applicativo Siul L68

La richiesta di sospensione deve essere formalizzata utilizzando l'applicativo Siul L68.