L’esonero parziale autorizzato (legge 68/99 art 5 comma 3,4,5,6,7) è rivolto ai datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni, che rendono difficoltosa l’occupazione dell’intera percentuale di persone con disabilità prescritta:
a) faticosità della prestazione richiesta;
b) pericolosità connaturata al tipo di prestazione dell’attività, anche derivante dalle condizioni ambientali in cui essa si svolge;
c) particolari modalità di svolgimento del lavoro;
Avendo carattere meramente residuale, rispetto alle varie possibilità di avviamento al lavoro previste dalla L. 68/1999, può avere corso solo dopo che sia stata esaminata, con il datore di lavoro interessato, in via pregiudiziale, la possibilità di un utile collocamento delle persone con disabilità in mansioni compatibili con le loro condizioni e le loro capacità lavorative, anche impiegando gli strumenti del collocamento mirato.
L’esonero è richiesto dal datore di lavoro alla Provincia/Città Metropolitana ove insiste la sede operativa interessata all’esonero, salvo richieste contestuali su più sedi operative. I Collocamenti Mirati delle sedi operative comunicano al Collocamento Mirato della sede legale gli esoneri concessi per ogni sede operativa in modo che il Collocamento Mirato della sede legale possa verificare il rispetto della percentuale massima di esonero a livello nazionale. La percentuale massima di esonero concedibile è pari al 60%, aumentata all’80% nei settori della vigilanza privata e del trasporto privato. L’autorizzazione all’esonero parziale è concessa dall’ufficio competente per un periodo di tempo determinato con scadenza al massimo alla data del 31 dicembre dell’anno successivo alla richiesta. I datori di lavoro autorizzati all’esonero versano al Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità, un contributo di 39,21 € per ogni giorno lavorativo, per ciascun lavoratore disabile non occupato, salvo aggiornamenti dei contributi ad opera del governo.
Esonero autocertificato
I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono usufruire di un esonero dagli obblighi di assunzione per gli addetti impegnati in lavorazioni particolarmente pericolose. La disposizione riguarda i datori di lavoro che svolgono lavorazioni ad alto rischio che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille, che possono usufruire dell’esonero versando al Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’art. 13 della L. 68/99, il contributo pari a 39,21 euro per ogni giorno lavorativo per ciascuna persona con disabilità non occupata.
Applicativo Siul L68
La richiesta di esonero deve essere formalizzata utilizzando l'applicativo Siul L68.
Proroga versamento contributi esonerativi
Regione Lombardia, con Decreto 23 dicembre 2025, n. 19047, al fine di evitare errori nei pagamenti a seguito di alcune difformità riscontrate negli importi dei contributi esonerativi autorizzati presenti su sistema SIUL L68, ha definito la data del 10 febbraio 2026 come termine per il versamento dei contributi esonerativi ex art 5 L. 68/99 da parte delle aziende già autorizzate, in deroga
a quanto previsto del decreto di Regione Lombardia 15 luglio 2014, n. 6785.
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| D.M 193 del 30 settembre 2021-aggiornamento contributo esonerativo | 1.16 MB |