Esonero

I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, possono essere parzialmente esonerati dagli obblighi di assunzione a condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 l.68/99 un contributo esonerativo per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato (art. 5 c.3 della legge 68/99).

Applicativo Siul L68

La richiesta di esonero deve essere formalizzata utilizzando l'applicativo Siul L68.