La procedura di Licenziamento collettivo è regolata dagli artt. 4 e 24 della L. 223/1991 e successive modifiche. Si parla di licenziamento collettivo per indicare la procedura che un’impresa che occupi più di 15 dipendenti deve attuare in presenza di una delle due seguenti condizioni:
- quando l’impresa ammessa ad un intervento di CIGS ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative;
- quando l’impresa, a seguito di una riduzione o di una trasformazione di attività, o in caso di cessazione della stessa, intenda licenziare almeno 5 lavoratori nell'arco di 120 giorni in un'unica unità produttiva o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia.