Tutela e conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea

In provincia di Sondrio e nel restante territorio lombardo, la legge regionale n. 10 del 31 marzo 2008 "Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea" prevede forme di tutela specifiche per la fauna minore composta da invertebrati, anfibi e rettili e per la flora spontanea; definisce inoltre "liste nere" delle specie alloctone animali e vegetali oggetto di monitoraggio, contenimento ed eradicazione.

La D.G.R. n. 8/11102 del 27 gennaio 2010 contiene gli elenchi di specie animali e vegetali da proteggere in modo rigoroso o con raccolta regolamentata distinte in comunità e specie di invertebrati, specie di anfibi e rettili e specie di flora spontanea tutte protette in modo rigoroso o con raccolta regolamentata.

Anfibi, rettili e invertebrati sono animali piccoli ma di grande importanza dal punto di vista ecologico e scientifico, la legge tutela ben 43 specie di invertebrati e tutti gli anfibi e i rettili autoctoni (33 specie).

La salvaguardia della flora spontanea è indispensabile sia per la rarità di alcune specie, sia perché costituisce la base di tutte le catene alimentari e degli ambienti di vita degli animali.

La legge impone tra l’altro il divieto di utilizzare sostanze erbicide per eliminare la vegetazione spontanea. Sono vietati il danneggiamento, l’estirpazione o la raccolta a fini di commercializzazione della cotica erbosa, di radici, bulbi, tuberi, rizomi e parti aeree della flora spontanea, di licheni, muschi e sfagni.

Rientrano tra le specie protette anche i frutti del sottobosco mirtillo nero e mirtillo rosso, la loro raccolta è ammessa con le sole mani nude (vale a dire senza ausilio di strumenti), per un quantitativo massimo di 1Kg al giorno a persona, in caso di più raccoglitori congiuntamente il quantitativo massimo giornaliero è di 4Kg.

La norma introduce infine le liste nere delle specie alloctone (aliene o esotiche) animali e vegetali oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione.

Approfondimenti

Pubblicazione “Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea” - LR 31 marzo 2008, n. 10 http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Pagina_principale

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Lumache Rane e Gamberi di fiume

La chiocciola, ricercata a scopo culinario, è molto diminuita negli ultimi anni, per questo motivo la cattura di lumache (genere Helix e Cantareus) è vietata da marzo a settembre, così come, in qualunque periodo dell'anno, è sempre vietata tra il tramonto e il sorgere del sole. La cattura è consentita solo nel periodo compreso tra ottobre e febbraio con il limite massimo di trenta individui per persona.

Similmente da ottobre a giugno di ogni anno è vietata la cattura di tutte le specie di rane, mentre nei periodi consentiti il limite massimo è di trenta individui per persona.

Il gambero di fiume (genere Austropotamobius) è una specie di crostacei ormai molto rara, a causa dell’inquinamento delle acque e si è conservato solo in alcune rare sorgenti e nella parte superiore di alcuni corsi d'acqua perenni. Vige il divieto assoluto di uccisione, cattura, trasporto e detenzione del gambero di fiume.

Per informazioni

Gisella Frepoli
Telefono: 0342 531273
E-mail: gisella.frepoli@provinciasondrio.it