Funzioni paesaggistiche

Funzioni amministrative per il rilascio (o diniego) dell’autorizzazione necessaria per l’esecuzione di interventi e per l’irrogazione di sanzioni in aree di interesse paesaggistico, tutelate dalla legge.



Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, nº 42 all’art. 146 prescrive (al comma 1) che “i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili o aree di interesse paesaggistico tutelati dalla legge, a termini dell’art. 142, o in base alla legge a termini degli articoli 136, 143 comma 1 lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione”.

A tal fine, i proprietari, possessori o detentori hanno l’obbligo di “presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall’avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuto l’autorizzazione.”

I beni paesaggistici tutelati dalla legge sono definiti nel Decreto legislativo n° 42/2004 – Parte III, e sono precisamente:

  • gli immobili e le aree indicate all’art 136 ed individuati ai sensi degli art. da 138 a 141 del Decreto Legislativo 42/2004 (comunemente denominati bellezze individue e bellezze d’insieme);
  • le aree indicate all’art. 142 del D. Legislativo 42/2004 (categorie di bellezze);
  • gli ulteriori immobili e le aree specificatamente individuati ai sensi dell’art. 136 e sottoposti a tutela dei piani paesaggistici previsti dagli art. 143 e 156 del D. Legislativo 42/2004

Funzioni attribuite alla Provincia

La "Legge per il governo del territorio" (legge regionale 11 marzo 2005 n.12) e in particolare il "Titolo V - Beni paesaggistici" ha disciplinato le modalità di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in coerenza con il sopra citato D.Lgs. n° 42/2004.

La ripartizione delle competenze tra Enti è definita dall’art. 80 della l.r. 12/2005 e le competenze paesaggistiche della provincia, articolate sulla lettura complessiva del citato dispositivo di legge regionale, si applicano alle seguenti casistiche:

  • attività estrattiva di cava;
  • attività di recupero e smaltimento rifiuti;
  • interventi sulle strade di interesse provinciale;
  • interventi da realizzarsi anche parzialmente nelle aree di demanio lacuale relativamente ai laghi indicati nell'allegato A della legge (per la provincia di Sondrio il Lago di Mezzola);
  • linee elettriche a tensione superiore a quindicimila e fino a centocinquantamila volt;
  • opere relative alla produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili di cui all'articolo 28, comma 1, lettera e-bis), della l.r. 26/2003;
  • opere relative alla derivazione di acque superficiali e sotterranee di cui all'articolo 43 della l.r. 26/2003;
  • interventi relativi ad opere idrauliche realizzate dalla provincia;
  • opere di sistemazione montana, per i territori non di competenza della comunità montana;

Qualora gli interventi di cui è competente la provincia insistano su territori soggetti a vincolo paesaggistico di bosco, anche la trasformazione del bosco e gli interventi ed opere nel bosco, sono di competenza della Provincia.

Ai sensi dell’art. 146 comma 13 del D.Lgs 42/04, è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate aggiornato e liberamente consultabile, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione con l’annotazione sintetica del relativo oggetto.

Modalità e criteri per la presentazione delle istanze paesaggistiche

Con la pubblicazione della d.g.r. n. 9/2727 del 22/12/2011, pubblicata sul (BURL n. 2 del 13 gennaio 2012) sono entrati in vigore i nuovi criteri regionali relativi all’esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

A seguire, per le due casistiche più frequenti, sono fornite indicazioni utili al richiedente/professionista incaricato per dar corso allo svolgimento  dell’istruttoria provinciale: