Presentazione delle liste dei candidati consiglieri e relative sottoscrizioni

L’elezione dei singoli consiglieri provinciali avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere (10) e non inferiore alla metà degli stessi (5), sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto (arrotondato all’unità superiore).

Ogni sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi dell’art. 14 della L. n. 53/1990.

I candidati non possono sottoscrivere le liste.

Il numero degli aventi diritto al voto è indicato nel provvedimento del presidente dell'ufficio elettorale e pubblicato nell'allegato "Accertamento numero aventi diritto al voto".

Nello stesso provvedimento è altresì specificato il numero delle sottoscrizioni necessarie alla presentazione delle liste.